L’installazione di un sistema di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce in sé attività illecita, a condizione che le telecamere siano state adeguatamente segnalate, come prevede la normativa posta a tutela dei dati personali.
Non si rileva attività illecita poichè la presenza delle telecamere, in luoghi nei quali non vi è ragionevole aspettativa di riservatezza, induce condizionamenti minimi, tali da non potersi considerare espressivi di una significativa costrizione della libertà di autodeterminazione
Sentenza-20527_2019