La visione di un filmato, registrato su un supporto digitale presente nel fascicolo del procedimento in camera di consiglio, non è considerata acquisizione della prova, perché il documento informatico è precostituito rispetto al suo utilizzo, e quindi equiparabile all’esame di un documento cartaceo
Per tale ragione può essere visionato dal Giudice in Camera di Consiglio, come qualsiasi altro documento prodotto dalle parti, non rinvenendosi alcuna necessità di garantire il contraddittorio in tale fase processuale. Le parti potranno successivamente prenderne visione e formulare eventuali osservazioni al riguardo.
Sentenza-7015_2020