Filmati in giudizio
L’acquisizione dei filmati registrati da un impianto di videosorveglianza è soggetto al regime di utilizzabilità delle prove documentali, ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale.
I fotogrammi estrapolati dai filmati ed inseriti nelle annotazioni di servizio della polizia giudiziaria non possono quindi essere considerati alla stregua di prove acquisite in modo illegittimo e non rientrano nella casistica dell’inutilizzabilità processuale
Peraltro, la fattispecie dell’acquisizione dall’impianto di videoregistrazione di un privato, non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 254 bis cpp, che si rivolge, invece, ai dati che sono disponibili presso i fornitori di servizi informatici o gli operatori di telecomunicazioni e non è quindi necessaria la particolare procedura volta a garantirne l’estrazione che assicuri i dati acquisiti agli originali.
Sentenza-13779_2020