La tutela del diritto d’autore, in passato, era affidata soprattutto al supporto che conteneva l’opera e ai costi di produzione di quest’ultimo, che rendevano tecnicamente difficile ed economicamente poco conveniente il ricorso alla copia rispetto all’acquisto dell’originale. La copia, peraltro, era solitamente di scarsa qualità, e quindi poco fruibile dagli appassionati.
Leggi tuttoRicettazione e opere dell’ingegno
Per espressa previsione normativa, la legge sul diritto d’autore garantisce i diritti morali e patrimoniali sulle opere dell’ingegno, distinguendole con chiarezza dai brevetti industriali per l’evidente diversità ideologica che li caratterizza.
Leggi tuttoPirateria informatica e crescita IT
Da qualche giorno, la BSA (Business Software Alliance), organizzazione senza fine di lucro che tutela gli interessi delle maggiori società con fine di lucro operanti nel settore informatico (tra le quali Microsoft, Autodesk, Sony ed Apple, solo per citarne alcune), ha reso noti i risultati di uno studio commissionato alla società IDC, secondo il quale la diminuzione della pirateria informatica consentirebbe la crescita del settore IT e la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro.
Leggi tuttoPay TV e pirateria
Nella produzione legislativa l’aspetto tecnico viene solitamente considerato mero corollario di quello giuridico, semplice integrazione della conoscenza di quanti dovranno interpretare la norma generale ed astratta e procedere alla sua concreta applicazione al caso di specie.
Leggi tuttoI vantaggi dell’opensource
Il termine inglese opensource indica che il codice sorgente del software che si acquista è liberamente disponibile, insieme alla versione del programma utilizzabile sull’elaboratore (compilata).
Leggi tuttoUna sentenza pericolosa
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 febbraio 2001 ha assolto dal reato di cui all’art. 171 bis, l.d.a., alcuni cittadini extracomunitari sottoposti a procedimento penale per essere stati trovati in possesso, durante un controllo, di numerosi supporti ottici, contenenti software e brani musicali, sprovvisti di bollino Siae e quindi illegali secondo l’attuale formulazione della citata norma, così come modificata dalla Legge 248/2000.
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